Dal consueto comuicato stampa settimanale del giudice sportivo per quanto concerne il campionato di Eccellenza, si apprende che il ricorso presentato dal Taormina nei confronti della Fc Acireale è stato accolto e di conseguenza i messinesi hanno ottenuto la vittoria per 3-0 a tavolino. Ecco di seguito il pezzo di comunicato a riguardo:
«Con reclamo ritualmente proposto la Società Taormina chiede l'irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 segnalando la posizione irregolare dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio e Cantarella Salvatore, schierati dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per la non validità del loro tesseramento, in quanto le relative richieste sono state firmate dal Presidente, sig. D'Amico Nicola, inibito sino al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, così trasgredendo l'art. 10, comma 5, e l'art. 19, commi 1/h e 2/a, del C.G.S., perché temporaneamente impedito a compiere tali atti; Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football Club Acireale dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio e Cantarella Salvatore; Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori suddetti dei quali soltanto Catalano Orazio non ha
preso parte effettivamente alla stessa; Che ciò determina la conseguente applicazione dell'art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Taormina, non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3».




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